Quanto è affidabile l’ascensore che usiamo quotidianamente e per quanto tempo ancora potremo usarlo senza correre rischi? La risposta è contenuta nell’esito della verifica straordinaria, finalizzata all’analisi delle situazioni di rischio, su tutti gli ascensori installati e messi in esercizio prima del 24 giugno 1999, prescritta dal Decreto Ministeriale 23 luglio 2009.
Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 dello scorso 17 agosto e denominato “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla Direttiva 95/16/CE”, è rivolto espressamente a tre categorie: proprietari, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari; imprese che effettuano manutenzione, riparazione, ammodernamento di ascensori; organismi notificati, ASL, Ispettorato del lavoro. Al proprietario o al suo legale rappresentante, infatti, in occasione della prima verifica periodica sull’impianto già programmata dall’organismo notificato, dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore, spetta richiedere e concordare l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80). La verifica dovrà avvenire in un periodo compreso tra i due ed i cinque anni. Il tempo a disposizione per effettuare le verifiche straordinarie varia a seconda della vetustà degli ascensori: due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964; tre anni per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979; quattro anni per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991; cinque anni per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999. L’eventuale presenza di situazioni di rischio – ben settantaquattro i punti elencati – dovrà essere eliminata entro cinque o dieci anni tramite interventi di adeguamento, a seconda che la tipologia di rischio sia compresa nella tabella A (alta priorità) o nella tabella B (media priorità) contenute nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C (bassa priorità), invece, potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi e di significativa entità. Tanto le verifiche straordinarie quanto gli opportuni interventi di adeguamento (da eseguirsi nei tempi indicati dal Decreto e previa delibera assembleare) dovranno essere rigorosamente rispettati; in caso contrario, infatti, l’ascensore non potrà essere tenuto in esercizio. Obbligo di verifiche e di interventi per la messa in sicurezza, dunque; ma su chi grava l’onere? Recita il Decreto: gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore. Mano al portafogli, quindi, consapevoli che la sicurezza ha un costo. Stando a una stima effettuata secondo i prezzi di mercato, l’esborso sarà direttamente proporzionale all’età e alle condizioni di rischio dell’ascensore e quantificabile in un importo che parte da poche centinaia di euro per raggiungere circa ventimila euro.
Nessun commento:
Posta un commento