Piano di edilizia abitativa: la Consulta boccia solo alcune norme

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L’Ance spiega che all’indomani del varo del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto legge 112/2008 molte regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Liguria, Umbria, Toscana, Puglia, Campania, Valle d`Aosta, Sicilia, Lazio e Toscana) promossero varie questioni di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta rivendicando la propria competenza legislativa sulla definizione dei programmi di edilizia abitativa ed evidenziando che, trattandosi di materia concorrente (nella specie quella del «governo del territorio») lo Stato non potrebbe definire nel dettaglio quelli che sono i requisiti dei beneficiari e le modalità di attuazione. Altrimenti, a giudizio delle ricorrenti, residuerebbero pochi spazi per una disciplina regionale attuativa.
L’Ance continua spiegando che secondo la Corte con il Piano nazionale di edilizia abitativa lo Stato in realtà si è limitato a fissare i principi generali che devono presiedere alla programmazione nazionale ed a quelle regionali nel settore.
La Corte ha, infatti, ribadito il principio già affermato in precedenza, in base al quale la determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche categorie di soggetti deboli non può essere disgiunta dalla fissazione su scala nazionale degli interventi allo scopo di evitare squilibri e disparità nel godimento del diritto alla casa da parte delle

categorie sociali disagiate.
Ciò non toglie, tuttavia, ha precisato la Corte nella sentenza n. 121/10, che la disciplina posta dallo Stato debba in ogni caso assicurare idonee procedure di leale collaborazione.
Per tale motivo i giudici hanno dichiarato l’incostituzionalità del comma 4 dell’art. 11 del decreto legge n. 112/08 nella parte in cui prevede che «decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati».

Fonte: newspages.it

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