Il Governo ha recepito un direttiva della Comunità Europea.
Art. 73
(Attività di agente di affari in mediazione)
1.) E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni.
2.) Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3.) La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4.) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d’affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5.) Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6.) Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7.) Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.
Perlomeno ci sembra salvaguardata la professionalità degli agenti immobiliari.
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